In base a quanto disposto dell’articolo 494 del codice di procedura civile, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.
L’istanza di conversione del pignoramento è l’atto con cui il debitore chiede al tribunale di sostituire le cose oggetto del pignoramento con una somma di denaro, anche rateizzabile. Secondo la recente modifica all’articolo 495 del codice di procedura civile, lo stesso si può richiedere con istanza al giudice, prima della disposizione di vendita del bene, versando insieme all’istanza una somma pari a un sesto dell’ammontare del dovuto e il resto in rateizzazioni mensili sino a un numero massimo di quarantotto.
Mirko Frigerio, esperto di aste immobiliari e procedure concorsuali, è il protagonista della rubrica “Aste immobiliari in pillole” di Monitor Immobiliare, una rubrica continuativa nata per diffondere la conoscenza del settore delle esecuzioni immobiliari.